Legislazione
PREMESSO
• Che il C.R.A.L. dei dipendenti dell’Amministrazione portuale di Trieste – sorto per volontà di un gruppo di lavoratori dell’Azienda portuale dei “MAGAZZINI GENERALI”, costituitisi in Comitato Promotore – ha preso l’avvio sin dal novembre 1947, avendo presentato formale domanda sia all’ENAL di Trieste sia alla Direzione Aziendale;
• Che la prima Assemblea dei Soci è stata convocata il 19 gennaio 1948, al fine di procedere all’approvazione dello Statuto sociale ed alla nomina del Comitato Elettorale, con il compito di curare lo svolgimento delle elezioni per la formazione
del primo Consiglio Direttivo;
• Che il primo Consiglio Direttivo dell’allora CRAL- ENAL “Magazzini Generali” è stato regolarmente eletto il 9 febbraio 1948;
• Che, a partire dal 16 marzo 1955, la Sede sociale del CRAL è stata insediata nei locali situati al piano terra della Stazione Marittima, lato Sud, dove tuttora ha la sua ubicazione;
• Che il 9 luglio 1967, a seguito dell’istituzione dell’ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE, il CRAL ha modificato di conseguenza, una prima volta, la sua ragione sociale;
• Che l’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi il 6 aprile 1974, ha approvato un primo aggiornamento dello Statuto sociale con l’accentuazione del decentramento organizzativo delle attività alle Sezioni e la partecipazione a queste dei Soci
Aggregati, in base alle norme previste dai singoli Regolamenti sociali;
• Che l’atto costitutivo, della associazione civile denominata “Circolo Ricreativo Aziendale tra Lavoratori dell’Ente Autonomo del Porto di Trieste” riporta la data del 30 novembre 1981, N.ro di Rep. 27620 N.ro di Racc. 1471, 3 registrato in Trieste il 2 dicembre 1981 è stato redatto a cura del Notaio Avv. Dott. Adriana Carreri;
• Che, a seguito delle norme introdotte dalla Legge finanziaria del 1994 in materia di rapporti fra i Soci e per mantenere la specialità di Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori dell’Amministrazione portuale, l’Assemblea ordinaria, tenutasi il
giorno 8 aprile 1995, ha approvato le modifiche agli articoli dello Statuto sociale che disciplina le attività delle Sezioni, ponendo loro l’obbligo di costituirsi in Gruppo, esterno al CRAL, qualora vi partecipino anche Soci Aggregati;
• Che, a seguito dell’istituzione dell’AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE, a far data dal 1° settembre 1995, il C.R.A.L. ha assunto la nuova denominazione sociale di “C.R.A.L. – AUTORITÀ’ PORTUALE DI TRIESTE”;
• Che, per adeguare lo Statuto sociale alle norme previste dal D.Lgs n. 460/97, il Consiglio Direttivo in carica, nella sua riunione straordinaria del 18 giugno 1998, ha deliberato di modificare quegli articoli eventualmente in contrasto con le nuove disposizioni in materia, portando conseguentemente a ratifica dell’Assemblea straordinaria dei Soci – convocata per martedì 30 giugno 1998, alle ore 18.30 in 2.a convocazione – il testo adeguato;
• Che, essendosi ripresentata la necessità di adeguare lo Statuto Sociale alle norme della legge n.84 del 28 gennaio 1994, per gli effetti della quale è stata adottata dall’Autorità Portuale una diversa organizzazione del lavoro portuale, tuttora in itinere, che ha comportato il trasferimento a titolo definitivo del personale alle Società concessionarie per l’esecuzione delle operazioni portuali con l’inevitabile conseguenza per questi ultimi di diventare ex dipendenti dell’Autorità Portuale nonché, per gli effetti dello Statuto sociale, anche ex soci del CRAL dell’Autorità Portuale;
• Che è stato ritenuto necessario ed opportuno, anche per il mandato ricevuto dall’Assemblea dei soci del 4 aprile 2009, accogliere nell’ambito del tempo libero, le istanze di adesione al “CRAL – AP” degli ex dipendenti dell’Autorità Portuale che operano nel Porto di Trieste, con speciale riguardo a quelli che possono vantare una notevole anzianità di Circolo, ora perduta, e rifondare così una grande “famiglia”, perpetrando in tal modo l’essenza stessa del Circolo quale unico punto di aggregazione degli addetti portuali.
• Che il Consiglio Direttivo in carica, nella sua riunione del 12 gennaio 2010, ha deliberato di modificare adeguando gli articoli dello Statuto alle nuove realtà portuali, nonché, in tale contesto, di adeguare e precisare le norme statutarie alla luce di quanto previsto oltre a quanto stabilito dalla su citata D.Lgs 460/97, anche dal comma 8 dell’art. 148 del TUIR e del comma 7 dell’art.4, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, e di sottoporre conseguentemente il nuovo testo a ratifica dell’Assemblea straordinaria del 19 marzo 2016 per l’approvazione delle modifiche apportate;
– Che il Consiglio Direttivo in carica, nella sua riunione del 17 dicembre 2015 ha deliberato la modifica degli articoli dello Statuto concernenti il numero dei rappresentanti e la proporzione non più vincolante fra soci in attività di servizio e soci in quiescenza negli organi statutari nel contesto dell mutate nuove realtà portuali riferite agli iscritti.
• Che, quanto in premessa, costituisce anche memoria storica delle origini e dell’evoluzione fatta dal “CRAL-AP” in questi sessant’anni ed oltre della sua attività a favore dei dipendenti dell’Amministrazione portuale di Trieste e, pertanto, è parte integrante del presente
STATUTO SOCIALE
• il cui testo si articola come segue:
Art. 1 – Il “Circolo Ricreativo Aziendale tra Lavoratori dell’Autorità Portuale del Porto di Trieste”, per brevità denominata anche “CRAL – APT”, è una Associazione civile che ha sede in Trieste, Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3.-
Art. 2 – Il “CRAL – AP” non persegue fini di lucro, politici o sindacali, è una libera associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare si propone di:
a) – favorire tra gli associati un sano ed utile impiego del tempo libero, con particolare riferimento allo svolgimento della vita post lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per reciproci scambi di idee e conoscenze;
b) – stimolare l’affiatamento e la solidarietà fra i soci;
c) – promuovere ogni iniziativa utile e di interesse dei propri associati e loro familiari a carico;
A tal fine provvede ad organizzare ogni forma di attività nel campo culturale, sportivo e turistico, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con i fornitori di servizi, il tutto in modo da garantire ai propri Soci ogni possibile convenienza e sicurezza;
d) – aderire a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei propri fini sociali e garantire la migliore funzionalità gestionale.
Art. 3 – Allo scopo di consentire il migliore e più attento sviluppo delle attività sociali nei vari campi del tempo libero, il “CRAL – AP” favorisce il decentramento organizzativo di tutti quei settori in cui, su iniziativa di un gruppo di Soci promotori, vengano costituite apposite “Sezioni”.
I. Compito delle “Sezioni” – disciplinate da apposito “Regolamento sociale” approvato dal Consiglio Direttivo del “CRAL – AP” – è quello di coordinare e promuovere ogni iniziativa atta a soddisfare le esigenze dei propri associati nel campo della specifica attività per la quale sono state costituite.
II. Qualora, per deliberazione dell’Assemblea dei Soci di ciascuna Sezione, venga ritenuto utile ed opportuno aprire la propria attività anche a “non Soci” del “CRAL – APT”, (cosiddetti Aggregati dei Gruppi), la “Sezione”, nella continuità dei compiti originari, assume la connotazione di “Gruppo” autonomo e quindi viene a decadere, automaticamente, il rapporto principale e diretto con il “CRAL-APT”.
III. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo del “CRAL – AP”, visto lo Statuto sociale del Gruppo e qualora ne accerti l’identità dei fini sociali con quelli perseguiti dal “CRAL – APT”, di accogliere le eventuali richieste di affiliazione avanzate dai “Gruppi”.
Tali accordi di affiliazione, regolati da apposita convenzione, comprensiva fra l’altro dell’inserimento corretto del nome “CRAL-AP” nel corpo della denominazione sociale del Gruppo e del diritto agli associati del libero accesso alle strutture interessate del “CRAL-AP”, sono comunque subordinati alla ratifica annuale da parte del Consiglio Direttivo del “CRAL – AP”, dopo attenta valutazione dell’attività svolta dagli stessi; della consistenza numerica degli appartenenti ai singoli Gruppi con l’indicazione dei Soci del “CRAL – AP” che aderiscono ad ogni singolo “Gruppo”; dei risultati di bilancio i cui documenti contabili dovranno essere depositati presso la sede del “CRAL- APT”; dell’avvenuto versamento del contributo “pro capite” a titolo di parziale rimborso dei costi di gestione per i servizi resi dal “CRAL-AP” ai singoli gruppi, commisurato alla consistenza numerica dei propri appartenenti.
E’ data la facoltà ai soggetti contraenti di porre in essere attività in comune fra affiliante ed affiliati che saranno regolate dalla suddetta convenzione ovvero appendice alla
stessa in un memento successivo.
– In caso di impossibilità di funzionamento della gestione del Gruppo, su iniziativa dei responsabili ovvero di un significativo numero di associati, il Consiglio Direttivo del “CRAL-APT” può procedere alla nomina di un Commissario definendone i poteri e gli obiettivi tendenti ad eliminare la disfunzione.
– In assenza della richiesta di tale nomina, e di fronte al perdurare della disfunzione, Il Consiglio Direttivo del “CRAL-APT” procede senza indugio alla revoca della affiliazione.
Art. 4 – Fanno parte dì diritto del “Circolo Ricreativo Aziendale dei Lavoratori della AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE” tutti i dipendenti in attività di servizio dell’Autorità Portuale, nonché tutti gli ex dipendenti dell’Autorità in attività di servizio ora destinati ad altre realtà operative per effetto delle ristrutturazioni gestionali in atto.
Ne fanno parte inoltre anche gli ex dipendenti in quiescenza che, dopo il pensionamento, continuino a versare regolarmente le quote associative annuali.
Ad ogni Socio è garantita la partecipazione all’elettorato attivo con l’espressione del singolo voto e di quello passivo senza nessun condizionamento ovvero limitazione per ricoprire cariche e nomine negli organi direttivi del “CRAL – APT”
Partecipazioni alla vita associativa di carattere temporaneo sono tassativamente escluse.
I rispettivi familiari a carico, separati o conviventi, pur non essendo tenuti al pagamento annuale del canone sociale, possono partecipare alle attività e godere delle agevolazioni messe in atto dal Consiglio Direttivo del “CRAL-APT” per i propri Soci.
Non possono partecipare alle operazioni elettive.
Art. 5 – Le modalità elettive sono disciplinate dall’apposito ”Regolamento Elettorale” che si trova in allegato al presente Statuto e di cui fa parte integrante.
Art. 6 – I Soci: regole di comportamento
a) devono attenersi alle norme previste dal presente Statuto sociale, alle decisioni adottate dagli organi cui è demandata la competenza deliberativa ed esecutiva, nonché ai regolamenti relativi all’attività del “CRAL – AP” e delle Sezioni.
b) Nella Sede del “CRAL – AP” e proprie succursali e/o pertinenze,è vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi in contrasto con i fini sociali del “CRAL – AP” di cui all’Art 2.
E’ inoltre assolutamente proibito ogni gioco in contrasto con le vigenti leggi.
Il “CRAL – AP” eserciterà il diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio ed alla reputazione dello stesso.
c) Coloro che porteranno, in qualsiasi modo, pregiudizio all’ordinato e regolare svolgimento della vita associativa potranno essere sospesi da ogni attività con provvedimento del Consiglio Direttivo, ovvero radiati dal “CRAL – AP” per i casi più gravi, previa notifica scritta dei fatti contestati e sentite le ragioni dell’interessato.
d) Contro il deliberato del Consiglio Direttivo, il Socio sospeso, ovvero radiato, ha diritto di ricorrere al Consiglio di Probiviri, il quale delibera in via definitiva.
e) Unitamente ai loro familiari a carico, nei limiti previsti dalle disposizione di legge in materia, hanno facoltà di frequentare i locali e gli impianti sociali e partecipare alle manifestazioni sociali, nonché di beneficiare di tutti i servizi e previdenze, messe in
atto dal Circolo.
f) Si impegnano a provvedere al regolare versamento annuale del canone sociale, la cui entità e variazione è subordinata all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Consiglio Direttivo in carica, tenuto conto delle esigenze gestionali del “CRAL – AP”.
La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte ed è esclusa la rivalutabilità della stessa.
Per esigenze connesse anche ai fini associativi ed assicurativi del “CRAL – AP”, il canone annuale deve essere versato dai Soci entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno sociale.
Le modalità di riscossione dei canoni sociali sono così stabilite:
i. – per i soci in attività di servizio presso l’Autorità Portuale, l’importo relativo all’entità dei canoni maturati verrà detratto in sede di bilancio dal “Fondo speciale per le attività culturali, sociali e del tempo libero”.
Com’è noto, tale “Fondo” – previsto dal Regolamento per il personale dell’Autorità Portuale – viene corrisposto annualmente al “CRAL – AP” in ragione dello 0,50% della retribuzione lorda del personale dipendente;
ii. – per tutti gli altri soci (ex dipendenti e pensionati), tale canone dovrà essere versato sul c/c n° 12283347, intestato al “CRAL – AP”, tramite l’apposito bollettino postale prestampato inserito nel n° 4 del Notiziario “Tuttocral” dell’ultimo trimestre, oppure direttamente alla Segreteria del “CRAL – AP” che provvederà a rilasciare al Socio regolare ricevuta.
L’eventuale mancata corresponsione del canone annuale entro il termine previsto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività di sede ed ogni altra iniziativa sociale per tutto il periodo di morosità.
Il mancato versamento del canone sociale, anche di una sola annualità, comporterà l’automatica perdita della qualifica di “Socio” in quanto equivarrà alla tacita volontà di rassegnare le dimissioni dal “CRAL – APT”.
Art. 7 – L’appartenenza al “CRAL-AP” si perde:
a) – in caso di decesso del Socio; è data comunque facoltà al congiunto superstite di continuare a fame parte per sé ed ai figli a carico, nei limiti previsti dalle disposizione di legge in materia , purché ne faccia richiesta e continui a versare ì canoni annuali previsti;
b) – per morosità nel pagamento del canone sociale o di ogni altra spettanza verso il “CRAL-APT”;
e) – in seguito a motivato provvedimento disciplinare, adottato dal Consiglio Direttivo e ratificato dal Collegio dei Probiviri;
d) – per dimissioni volontarie, da presentarsi comunque per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno sociale.
Art. 8 – Un “Comitato Elettorale”, composto da soci ordinari di cui un rappresentante designato da ciascuna Sezione o Gruppo affiliato al “CRAL-APT”, in numero comunque non inferiore a cinque, provvederà a tutte le operazioni necessaria per il regolare ed ordinato svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali, secondo le norme contenute nel “Regolamento Elettorale”, allegato al presente Statuto di cui fa parte integrante.
Art. 9 – II patrimonio è costituito da tutti i beni del “CRAL-AP”, presenti e futuri, e da quelli eventualmente derivanti da lasciti o donazioni.
Il patrimonio sociale non può essere destinato ad altri scopi ed usi se non a quelli per cui il “CRAL-AP” è stato costituito.
In caso di scioglimento del “CRAL-AP”, su conforme deliberato dei Soci come previsto dall’Art. 18, punto 2), il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, e salvo diversa destinazione imposte dalla legge.
E’ fatto altresì esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del “CRAL-AP”, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 10 – Le “entrate” annuali del “CRAL-AP” sono costituite:
I. – dai canoni annuali stabiliti dall’Assemblea dei Soci;
II. – dal “Fondo speciale per le attività culturali e del tempo libero” – pari allo 0,50% del monte salari dei dipendenti in attività di servizio – versato al “CRAL-AP” dall’Amministrazione portuale, in accordo con le Organizzazioni Sindacali di categoria;
III.- dal contributo dei singoli Gruppi erogato a titolo di parziale rimborso dei costi di gestione per i servizi resi dal “CRAL-AP” ai singoli gruppi.
IV.- dagli introiti eventualmente conseguiti dall’organizzazione di manifestazioni sociali, da elargizioni, lasciti e donazioni di privati, nonché contributi di enti ed associazioni alle attività sociali;
V.- dai redditi patrimoniali ed interessi bancari.
Art.11 – Le “uscite” del “CRAL-AP” sono costituite da tutte le spese che esso incontra per la gestione e l’organizzazione delle attività sociali, previste nel Bilancio di previsione deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – La responsabilità della gestione del “CRAL-AP” è assunta in solido dal Consiglio Direttivo in carica, con l’osservanza delle norme di cui all’ari 38 del C.C. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Sono ammessi soltanto i rimborsi di spese attestabili sostenute dai Consiglieri per particolari incarichi svolti su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro il primo semestre dell’anno successivo.
Art. 13 – Gli organi del “CRAL – AP” sono:
1. – l’Assemblea dei Soci;
2. – il Consiglio Direttivo;
3. – il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. – il Collegio dei Probiviri.
Art. 14 – La Assemblea dei Soci è sovrana. Ai soci è garantita la partecipazione e l’espressione del proprio singolo voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno. La Assemblea può essere “ordinaria” o “straordinaria”. Esse dovranno essere convocate
mediante idonee forme di pubblicità quali, in primo luogo, avvisi affissi agli albi della Sede sociale e nei posti di lavoro, nonché con pubblicazione – se possibile – sul Notiziario trimestrale “Tuttocral” o, se del caso, con apposita comunicazione scritta da inviare al domicilio dei Soci con almeno otto giorni di preavviso sulla data di convocazione dell’Assemblea.
Negli avvisi dovrà risultare evidente la data di convocazione dell’Assemblea, il luogo, l’ora della 1.a e 2.a convocazione e l’ordine del giorno in discussione.
Art. 15 – L’assemblea “Ordinaria” si riunisce una volta all’anno, entro il 1° semestre.
All’Assemblea compete di deliberare:
– sulle relazioni al rendiconto economico e finanziario predisposte dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
b) – sulle proposte del Consiglio Direttivo di adeguamento dell’entità dei canoni sociali;
c) – sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti sociali;
d) – sull’adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali, ferma restando l’autonomia del “CRAL-AP” di organizzare la propria attività sociale.
Art. 16 – L’assemblea “straordinaria” viene convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori ed, inoltre, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci.
Tali assemblee dovranno aver luogo entro 30 giorni dalla data di richiesta della convocazione.
Art. 17 – L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in 1.a convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci. In 2.a convocazione l’assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti, su
tutte le questioni poste all’ordine del giorno. La 2.a convocazione avrà luogo, di norma, mezz’ora dopo la prima.
Fanno eccezione:
I. – le deliberazioni sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale per le quali è richiesto il voto favorevole dei 3/5 dei presenti;
II. – le deliberazioni sullo scioglimento e liquidazione del “CRAL-AP”, per le quali è indispensabile il voto di almeno il 50% dei Soci e quello favorevole dei 3/5 dei votanti.
Le votazioni possono avvenire: per alzata di mano, ovvero a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. In caso di “referendum”, il Consiglio Direttivo provvede ad inviare a domicilio dei Soci, almeno otto giorni prima dei termini
fissati per l’invio della risposta, apposita scheda postale con le proposte da sottoporre al voto mediante l’espressione di volontà (SI o NO).
All’inizio dei lavori, i Soci provvederanno a nominare il Presidente dell’Assemblea. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate nel “verbale di riunione” che sarà portato all’approvazione dei Soci in occasione dell’assemblea successiva.
Art. 18 – II Consiglio Direttivo, eletto con le modalità previste dal “Regolamento elettorale”, si compone di n° 12 (dodici) Consiglieri, di cui:
• n° 6 in rappresentanza dei Soci in attività di servizio;
• n° 6 in rappresentanza dei Soci in quiescenza.
Nel caso in in cui, tale proporzione non potesse trovare esecuzione, per motivi oggettivi e/o tecnici o di natura amministrativa, ovvero per mera opportunità riferita al buon funzionamento del C.R.A.L., la suddetta proporzione potrà subire modificazioni, privilegiando in ogni caso, se possibile, la componente dei soci in attività di servizio.
Esso dura in carica tre anni e nella prima riunione elegge, nel suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l’Economo – cassiere.
Fissa altresì gli incarichi degli altri Consiglieri, in ordine alle attività svolte dal “CRAL-APT”.
Il Consiglio Direttivo si riunisce d’ordinario ogni 1° martedì del mese e,straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente od un terzo dei Consiglieri. Esso delibera validamente con almeno un terzo dei componenti (quattro) più il Presidente o il suo Vice, il Segretario e l’Economo – cassiere.
A parità di voti prevale il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, a parità di voti la proposta è respinta.
Il consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade e viene sostituito dai primo dei non eletti.
Alle riunioni partecipano di diritto i Rappresentanti delle OO.SS. di categoria, contraenti e firmatarie degli accordi contrattuali, con il compito di concordare con il “CRAL-APT” i programmi e le iniziative da promuovere nel campo sociale, culturale e per il tempo libero, in ordine all’utilizzo del “Fondo speciale” previsto dal Regolamento per i Dipendenti dell’Amministrazione portuale di Trieste. Possono inoltre partecipare, a titolo consultivo e su specifici problemi riguardanti i programmi ed i contributi a sostegno delle attività svolte, i Presidenti delle Sezioni, dei Gruppi o di loro delegati.
Qualora, nel corso del mandato, si verifichino:
a) – dimissioni di Consiglieri o di componenti il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri;
b) – impedimenti di Consiglieri a svolgere con regolarità il mandato ricevuto e gli impegni assunti;
c) – necessità, per motivi tecnico-amministrativi, di aumentare il numero dei Consiglieri;
nei casi di cui alle lettere a) e b) è data facoltà al Consiglio Direttivo di integrare nel numero gli organismi con altri componenti, scelti tra i Soci che nelle ultime elezioni, pur non risultando eletti, abbiano riportato il maggior numero di voti.
Nel caso di cui alla lettera c) è data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta motivata, di cooptare altri componenti, scelti tra i Soci che posseggano le caratteristiche più idonee per il raggiungimento dello scopo e che manifestino la loro disponibilità.
Art. 19 – Al Consiglio Direttivo compete di:
1. – curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2. – amministrare il patrimonio sociale e redigere annualmente i bilanci ed i rendiconti della gestione;
3. – proporre all’approvazione dell’Assemblea le variazioni eventuali dell’ammontare dei canoni sociali, i progetti ed i programmi delle attività sociali, nonché eventuali variazioni od adeguamenti allo Statuto sociale;
4. – tutelare gli interessi dei Soci;
5. – formulare e/o approvare i Regolamenti interni al “CRAL-AP” e ratificare quelli delle Sezioni e/o dei Gruppi affiliati;
6. – stipulare tutti gli atti, contratti e convenzioni relativi all’ordinario esercizio dell’attività sociale;
7. – deliberare, nel quadro di un decentramento organizzativo delle attività sociali, sulla costituzione, modificazione o soppressione delle Sezioni, come pure sull’accoglimento, rinnovo o rigetto delle domande di affiliazione da parte dei Gruppi;
9. – coordinare l’attività delle Sezioni;
10. – vigilare sul funzionamento delle gestioni dei Gruppi affiliati ai sensi ed in conformità del precedente Art. 3, terzo allinea.
Art. 20 – Al Presidente spetta la rappresentanza e la firma sociale del “CRAL-AP” di fronte a terzi ed in giudizio. Egli convoca il Consiglio Direttivo per l’esame e deliberazione dei bilanci e rendiconti finanziari inerenti la gestione del “CRAL-AP” e delle sue
pertinenze in concessione, nonché per l’adozione di tutti quei provvedimenti atti a migliorare il funzionamento e lo sviluppo delle attività sociali, è responsabile e firma gli atti amministrativi che impegnano finanziariamente e moralmente il “CRAL-AP”.
In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 21 – II Segretario provvede, in accordo con il Presidente, alla formulazione dell’O.d.G. e alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo; predispone la “relazione morale” da portare all’approvazione dell’Assemblea annuale. A lui è demandata
l’evidenza dell’Elenco dei Soci, con il compito di provvedere ai solleciti in caso di morosità. Sbriga la corrispondenza, redige i verbali delle sedute del C.D., firma la corrispondenza non dispositiva e mantiene i contatti con i vari enti ed associazioni che
possono favorire il conseguimento dei fini sociali.
Art. 22 – L’Economo – cassiere predispone, in accordo con il Presidente, i bilanci annuali da portare, prima, all’approvazione del Consiglio Direttivo e, successivamente, a quella dell’Assemblea annuale dei Soci.
A lui compete di curare il regolare introito del canoni sociali, segnalando al Segretario ogni eventuale morosità; provvede alla riscossione delle “entrate” ed al pagamento delle spese, che devono risultare esclusivamente a mezzo di assegni del c/c bancario del “CRAL-APT”, a firme disgiunte del Presidente o dell’Economo – cassiere; stende le registrazioni contabili e custodisce i libri ed i documenti contabili, come pure gli eventuali libretti di deposito bancario.
Riceve in consegna i beni patrimoniali, sia mobili che immobili del “CRAL-AP”, curandone l’aggiornamento sul “libro degli Inventari”.
Art. 23 – II Collegio dei Revisori dei Conti è formato da n° 2 (due) componenti, eletti con le modalità previste dal “Regolamento Elettorale”, di cui:
• n° 1 in rappresentanza dei Soci in attività di servizio;
• n° 1 i n rappresentanza dei Soci in quiescenza.
Nel caso in cui, tale proporzione non potesse trovare esecuzione, per motivi oggettivi e/o tecnici o di natura amministrativa, ovvero per mera opportunità riferita al buon funzionamento del C.R.A.L., la suddetta proporzione potrà subire modificazioni, privilegiando in ogni caso, se possibile, la componente dei soci in attività di servizio.
Esso rimane in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Nella prima riunione elegge nel suo interno il Presidente.
Compiti del Collegio dei Revisori sono:
1. – esercitare il controllo amministrativo e contabile su tutti gli atti
di gestione del “CRAL-AP;
2. – accertare che l’amministrazione sia tenuta secondo le norme statutarie e di massima trasparenza;
3. – esaminare i bilanci ed i rendiconti, compresi quelli dei Gruppi affiliati ai sensi ed in conformità del precedente Art. 3, terzo allinea, proponendo all’attenzione del Consiglio Direttivo eventuali discrasie e necessarie variazioni conseguenti al superamento di voci di spesa dei bilancio di previsione;
4. – verificare trimestralmente la consistenza di cassa, l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli eventualmente ricevuti dal “CRAL-AP” a titolo di cauzione, compilando quindi un verbale di accertamento da sottoporre al Consiglio Direttivo;
5. – redigere annualmente la relazione al bilancio consuntivo del “CRAL-AP”, da proporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. I componenti il Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Sezioni, con espressione del solo parere consultivo.
Art. 24 – II Collegio dei Probiviri è formato da n° 2 (due) componenti, eletti con le modalità previste dal “Regolamento Elettorale”, di cui:
• n° 1 in rappresentanza dei Soci in attività di servizio;
• n° 1 in rappresentanza dei Soci in quiescenza. Nel caso in cui, tale proporzione non potesse trovare esecuzione, per motivi oggettivi e/o tecnici di natura amministrativa, ovvero per mera opportunità riferita al buon funzionamento del C.R.A.L., la suddetta proporzione potrà subire modificazioni, privilegiando in ogni caso, se possibile, la componente dei soci in attività di servizio.
Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima riunione elegge, nel suo interno, il Presidente.
I componenti il Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Sezioni, con espressione del solo parere consultivo.
Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di esaminare e, se del caso, ratificare, previa verifica dei fatti, le sanzioni disciplinari eventualmente decise dal Consiglio Direttivo nei confronti di Soci e di comporre tutte le controversie che dovessero insorgere
nell’applicazione delle norme statutarie.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri, approvate a maggioranza, sono definitive e devono essere comunicate e motivate agli interessati per iscritto.
Art 25 – Per quanto eventualmente non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono comunque le disposizioni in materia di associazionismo previste dal C.C. e dal DL 460/97, in particolare.
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II presente testo, proposto dal Consiglio Direttivo, è stato approvato
dall’Assemblea straordinaria dei Soci, convocata sabato 27 marzo 2010, presso la
Sede sociale, con inizio alle ore 18.30, in 2.a convocazione, come risulta dal
Verbale della riunione a cui lo Statuto sociale è allegato sotto la lettera “A”.
Il Segretario
Ferdinando Crulci
Il Presidente
Lorenzo Deferri
– “Regolamento elettorale” –
Art. 1 – Partecipano di diritto alle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali del “CRAL-AP” tutti i Soci in regola con il versamento dei canoni sociali.
Tutti i Soci fanno parte dell’elettorato attivo e di quello passivo senza nessun condizionamento ovvero limitazione.
Art. 2 – Possono candidarsi alle cariche sociali quei Soci che presenteranno al Comitato Elettorale la propria candidatura, sottoscritta da almeno 10 “Soci proponenti”.
Eventuali “liste” non potranno contenere più di n° 10 Candidati al Consiglio Direttivo e n° 3 Candidati per ciascun Collegio.
Art. 3 – Le votazioni, a scrutinio segreto, si svolgono con il sistema”proporzionale”; pertanto, ciascun Socio può votare solo i 2/3 dei componenti tali Organi, indicando sull’apposita scheda elettorale i nominativi dei Candidati prescelti, nel numero massimo di:
• n° 8 Candidati per il Consiglio Direttivo;
• n° 2 Candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti;
• n° 2 Candidati per il Collegio dei Probiviri.
In nessun caso sono ammesse votazioni per delega.
Art. 4 –
a). Al fine di assicurare la massima partecipazione dei Soci all’evento elettorale, modalità di votazione diverse da quella”diretta”, presso cioè i “seggi elettorali”, devono essere approvate dall’Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo uscente.
b). Nell’impossibilità di mantenere la proporzione fra i Soci in attività di Servizio e quelli in Quiescenza di cui agli Art. 18,23 e 24 dello Statuto Sociale, norme particolari potranno essere stabilite in proposito dal Consiglio Direttivo uscente in accordo con il Comitato Elettorale.
Art. 5 – Le votazioni sono valide con qualsiasi numero di Soci partecipanti alle operazioni di voto.
Art. 6 – II Comitato Elettorale, costituito a norma dell’ari. 9 dello Statuto sociale, ha il compito di:
1 ) – fissare e rendere noti ai Soci i termini:
* di presentazione delle candidature; :
* di svolgimento delle operazioni di voto;
2) – verificare l’entità dei Soci aventi diritto al voto, avvalendosi degli elenchi fomiti dal Segretario e dall’Economo-cassiere;
3) – ricevere, entro i termini stabiliti, le candidature dei Soci agli Organi collegiali, verifìcandone la validità in base alle modalità previste;
4) – compilare, separatamente, in ordine alfabetico e con accanto indicata la qualifica personale (reparto di appartenenza, per i Soci in attività, o pensionato) gli elenchi dei Candidati al:
* Consiglio Direttivo;
* Collegio dei Revisori dei Conti;
* Collegio dei Probiviri.
Nel caso in cui il numero delle candidature presentate non consenta di formare una liste sufficientemente rappresentativa e tale da garantire agii elettori la necessaria possibilità di scelta e, soprattutto, la copertura minima dei componenti ciascun Organo, il Comitato Elettorale – sentito in proposito il parere del Consiglio Direttivo uscente ed a suo insindacabile giudizio – può provvedere ad integrare la rosa dei Candidati, accertata preventivamente la disponibilità del Socio, fino ad un massimo di n° 30 nominativi, per il Consiglio Direttivo e di n° 6 nominativi, rispettivamente, per il Collegio dei Revisori e quello dei Probiviri;
5) – rendere pubbliche le liste definitive dei Candidati, provvedendo ad esporto in Sede e nei principali posti di lavoro nonché alla loro migliore divulgazione nel modo ritenuto più idoneo;
6) – vidimare le schede di votazione, che devono recare tante righe quante sono le preferenze che il Socio può esprimere per ciascun Organo collegiale;
7) – inviare a ciascun Socio elettore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, l’elenco dei Candidati e le indicazioni sulle modalità e norme di votazione;
8) – nominare, a suo insindacabile giudizio, gli scrutatori che dovranno affiancare il Comitato Elettorale nelle operazioni di voto e di scrutinio;
9) – provvedere allo spoglio delle schede ed alla verifica dei voti ottenuti da ciascun Candidato;
10) -compilare:
• – il verbale conclusivo delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti il Comitato Elettorale e dagli scrutatori;
• – l’elenco con i risultati generali e definitivi delle votazioni;
• – l’elenco degli eletti in ciascun Organo collegiale.
Art. 7 – Risultano eletti alle cariche sociali del “CRAL-AP”, nel numero massimo previsto per ciascun Organo collegiale dagli art. 18, 23 e 24 dello Statuto sociale, coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il Comitato Elettorale ha la facoltà di procedere per sorteggio.
Art. 8 – Eventuali divergenze riguardanti le operazioni di voto o gli atti a questo relativi, saranno risolte, in via equitativa, dal Collegio dei Probiviri.
Eventuali reclami dovranno essere presentati al Comitato Elettorale entro 5 (cinque) giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali, pena la nullità degli stessi.
Il Segretario
Ferdinando Crulci
Il Presidente
Lorenzo Deferri